Articolo

ART. 1, COMMI 206-212 – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (commi 186-205), una conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla conciliazione fuori udienza ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.

Questa misura concerne le controversie pendenti all’1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I e di II grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (sono dunque esclusi sia gli enti locali che l’Agenzia delle Dogane).

Per la conciliazione agevolata di cui ai commi 206-212 si può optare entro il 30 giugno 2023.

L’accordo conciliativo consiste in un’istanza congiunta che deve essere sottoscritta dalle parti (contribuente-Ufficio) e poi depositata in giudizio. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

La conciliazione agevolata avviene pagando sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge (invece del 40% o 50% del minimo edittale, normalmente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), interessi ed eventuali accessori.

È ammesso il pagamento rateale, più precisamente sono concesse massimo venti rate trimestrali di pari importo; le rate successive alla prima sono da versare entro, rispettivamente, il 30/06, il 30/09, il 20/12 e il 31/03 di ciascun anno e sono gravate da interessi nella misura del tasso legale.

Il pagamento degli importi dovuti o, in caso di rateazione, della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Dalla conciliazione agevolata in commento sono escluse le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Prossima lettura

ART. 1, COMMI 219-221 – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

navigate_next